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Legge federale sull’organizzazione dell’azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)
del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 6Posizione della Confederazione e partecipazione di terzi
1 La Confederazione è azionista dell’azienda e deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti.
2 L’alienazione di titoli di partecipazione a terzi e la sottoscrizione di titoli di partecipazione da parte di terzi hanno luogo nei limiti del capoverso 1 conformemente alle disposizioni sulla società anonima.
3 Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere in qualità di azionista principale dell’azienda. Il consiglio d’amministrazione riferisce al Consiglio federale in un rapporto annuale in merito al loro raggiungimento e mette a sua disposizione le informazioni necessarie per la verifica.5
5 Per. introdotto dall’all. n. 5 della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).