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Legge federale
sull’organizzazione dell’azienda
delle telecomunicazioni della Confederazione
(Legge sull’azienda delle telecomunicazioni, LATC)

del 30 aprile 1997 (Stato 1° gennaio 2021)

Art. 6 Posizione della Confederazione e partecipazione di terzi

1 La Con­fe­de­ra­zio­ne è azio­ni­sta dell’azien­da e de­ve de­te­ne­re la mag­gio­ran­za del ca­pi­ta­le e dei vo­ti.

2 L’alie­na­zio­ne di ti­to­li di par­te­ci­pa­zio­ne a ter­zi e la sot­to­scri­zio­ne di ti­to­li di par­te­ci­pa­zio­ne da par­te di ter­zi han­no luo­go nei li­mi­ti del ca­po­ver­so 1 con­for­me­men­te al­le di­spo­si­zio­ni sul­la so­cie­tà ano­ni­ma.

3 Il Con­si­glio fe­de­ra­le de­fi­ni­sce ogni quat­tro an­ni gli obiet­ti­vi che la Con­fe­de­ra­zio­ne in­ten­de rag­giun­ge­re in qua­li­tà di azio­ni­sta prin­ci­pa­le dell’azien­da. Il con­si­glio d’am­mi­ni­stra­zio­ne ri­fe­ri­sce al Con­si­glio fe­de­ra­le in un rap­por­to an­nua­le in me­ri­to al lo­ro rag­giun­gi­men­to e met­te a sua di­spo­si­zio­ne le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­rie per la ve­ri­fi­ca.5

5 Per. in­tro­dot­to dall’all. n. 5 del­la LF del 22 mar. 2019, in vi­go­re dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).