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Art. 19 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se:
2 L’autorizzazione è rilasciata anche se il richiedente è già in possesso di un’autorizzazione di fabbricazione. L’autorizzazione di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettere b e c è rilasciata inoltre se il richiedente è già in possesso di un’autorizzazione di importazione o di commercio all’ingrosso. 3 L’autorità competente verifica, per mezzo di un’ispezione, se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono adempiute. |