Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 44 Uniformazione e coordinamento dell’esecuzione
Il Consiglio federale può prescrivere ai Cantoni misure volte a uniformare l’esecuzione e obbligarli a informare i servizi federali competenti in merito alle misure d’esecuzione prese e ai risultati delle analisi. |