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Art. 72 Composizione e nomina del Consiglio dell’Istituto 196
1 Il Consiglio dell’Istituto è composto di sette membri al massimo. 2 Il Consiglio federale nomina, in base a un profilo dei requisiti, i membri del Consiglio dell’Istituto e ne designa il presidente. I Cantoni hanno il diritto di proporre tre membri. 3 Il mandato dura quattro anni. Può essere rinnovato due volte. 196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |