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Art. 11 Domanda di omologazione 47
1 La domanda di omologazione deve contenere tutti i dati e i documenti essenziali per la valutazione, in particolare:
2 Per l’omologazione dei medicamenti qui appresso occorre inoltre fornire i seguenti dati e documenti:
3 Per l’omologazione dei procedimenti secondo l’articolo 9 capoverso 3 occorre fornire, oltre ai dati e ai documenti di cui al capoverso 1, anche quelli di cui al capoverso 2 lettera a. 4 L’Istituto precisa i dati e i documenti menzionati nei capoversi 1–3. 5 Il Consiglio federale:
47 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |