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Art. 18 Obbligo di autorizzazione
1 Necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto chi, a titolo professionale:
2 Il Consiglio federale precisa i requisiti per le attività di cui al capoverso 1.74 3 Può adottare eccezioni all’obbligo di autorizzazione per:
4 L’immagazzinamento in un deposito doganale o in un deposito franco doganale è considerato importazione.75 5 Il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per il transito. 6 Se un altro Paese esige certificati d’esportazione e attestati per i medicamenti da importare, l’Istituto può rilasciarli alle persone autorizzate a esportare. 73 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749). 74 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749). 75 Nuovo testo giusta l’all. n. 17 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071411; FF 2004485). |