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Art. 28 Autorizzazione del commercio all’ingrosso di medicamenti
1 Chi effettua il commercio all’ingrosso di medicamenti necessita di un’autorizzazione rilasciata dall’Istituto. 2 L’autorizzazione è rilasciata se:
3 L’autorizzazione è rilasciata anche nel caso in cui il richiedente disponga già di un’autorizzazione di fabbricazione o di importazione. 4 L’autorità competente verifica, per mezzo di un’ispezione, se le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono adempiute. |