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Art. 33a Gratuità della donazione di sangue 101
1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di sangue umano. 2 Non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo:
101 Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2024 (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 534; FF 20222348, 3169). |