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Art. 35 Autorizzazione per l’importazione singola
1 Per ogni singola importazione di sangue e suoi derivati occorre ottenere un’autorizzazione d’importazione. Il deposito in un magazzino doganale è considerato importazione. 1bis Il sangue e i suoi derivati labili importati per trasfusioni devono soddisfare i requisiti di gratuità della donazione di cui all’articolo 33a.102 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se è esclusa la messa in pericolo di persone. 102 Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2024 (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 534; FF 20222348, 3169). |