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Art. 36 Idoneità a donare sangue
1 Il titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 34 capoverso 1 deve verificare l’idoneità del donatore di sangue. 2 Dalla donazione di sangue devono essere escluse le persone:
2bis I criteri di esclusione non possono discriminare nessuno. Qualora facciano riferimento a un comportamento a rischio del candidato donatore, si basano sul comportamento individuale e devono essere scientificamente motivati.103 3 Il Consiglio federale disciplina i requisiti di idoneità alla donazione, la competenza per stabilire se essi sono adempiuti e i dati da rilevare. 103 Introdotto dalla cifra I della LF del 29 set. 2024 (Adeguamento delle disposizioni sulla donazione di sangue), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 534; FF 20222348, 3169). |