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Art. 38 Test obbligatorio
1 Il sangue donato deve essere sottoposto a test in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori nonché a esami volti a garantire la tolleranza. 2 Il Consiglio federale definisce:
3 Può prevedere deroghe al test obbligatorio per le trasfusioni autologhe. |