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Art. 39 Obbligo di registrazione
1 Chi utilizza sangue e suoi derivati è tenuto a:
2 A ogni prelievo di sangue vanno registrati segnatamente:
3 Delle persone escluse in quanto donatori va registrato:
4 Delle persone cui vengono somministrati sangue o derivati del sangue va registrato:
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente prevedere deroghe all’obbligo di registrazione per le trasfusioni autologhe. |