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Art. 40 Obbligo di conservazione
1 Le registrazioni di cui all’articolo 39 e tutti i documenti rilevanti devono essere conservati per 30 anni.104 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente prevedere:
104 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |