|
Art. 42a Misureper ridurre la resistenza agli antibiotici 107
1 Il Consiglio federale può prendere misure per ridurre la resistenza agli antibiotici, in particolare:
2 Se necessario per assicurare l’efficacia del trattamento medico delle persone, il Consiglio federale può inoltre limitare o vietare l’impiego di determinati antibiotici nella medicina veterinaria; a tal fine tiene conto delle normative estere. 107 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |