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Art. 43 Obbligo di tenere un registro
Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare108 a animali medicamenti per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative. 108 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LREC; RU 1974 1051). |