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Art. 47c Obbligo di comunicazione 119
1 Gli operatori economici comunicano, su richiesta, all’autorità competente:
2 Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione delle informazioni. 119 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |