|
Art. 48 Dispensazione e utilizzazione
1Per proteggere la salute il Consiglio federale può, per determinati dispositivi medici:
2 L’articolo 26 si applica per analogia ai dispositivi medici.122 122 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |