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Art. 62 Confidenzialità dei dati
1 L’autorità competente è tenuta a trattare confidenzialmente tutti i dati raccolti in virtù della presente legge e a favore della cui segretezza vi è un interesse preponderante degno di protezione. 2 Il Consiglio federale può definire i dati che possono essere pubblicati dall’autorità competente. |
