Art. 64f Disposizioni d ’ esecuzione
Per quanto concerne il Sistema d’informazione sugli antibiotici, il Consiglio federale disciplina: - a.
- la struttura e il catalogo dei dati, inclusa la parte utilizzata dai Cantoni;
- b.
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- c.
- i diritti d’accesso di cui all’articolo 64e, in particolare la loro estensione;
- d.
- le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
- e.
- la procedura di collaborazione con i Cantoni;
- f.
- il termine di conservazione dei dati e il termine entro il quale gli stessi devono essere distrutti;
- g.
- l’archiviazione;
- h.
- l’obbligo di notifica delle persone che smerciano, prescrivono, dispensano e usano antibiotici, esclusi i detentori di animali;
- i.
- l’accesso ai dati concernenti i veterinari contenuti nel registro delle professioni mediche universitarie di cui agli articoli 51–54 della legge del 23 giugno 2006166 sulle professioni mediche.
|