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Art. 70 Obiettivi strategici 196
1 Su proposta del Consiglio dell’Istituto, il Consiglio federale approva gli obiettivi strategici dell’Istituto per un periodo di quattro anni. 2 Gli adeguamenti che si rendono necessari in seguito alla verifica effettuata annualmente dal Consiglio dell’Istituto devono parimenti essere sottoposti al Consiglio federale per approvazione. 196 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |