|
Art. 71 Organi 197
1 Gli organi dell’Istituto sono:
2 Una persona non può far parte di più di uno degli organi di cui al capoverso 1. 3 Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del Consiglio dell’Istituto per motivi importanti. 197 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |