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Art. 71a Indicazione delle relazioni d’interesse dei membri del Consiglio dell’Istituto 198
1 Chi intende diventare membro del Consiglio dell’Istituto deve, prima della nomina, indicare al Consiglio federale le sue relazioni d’interesse. 2 Chi rifiuta di indicare le relazioni d’interesse non può essere nominato membro del Consiglio dell’Istituto. 3 I membri del Consiglio dell’Istituto annunciano senza indugio al Dipartimento federale dell’interno ogni modifica delle relazioni d’interesse sopraggiunta durante il loro mandato. 4 L’Istituto pubblica un elenco aggiornato delle relazioni d’interesse. 5 È fatto salvo il segreto professionale ai sensi del Codice penale199. 6 Può essere revocato il membro del Consiglio dell’Istituto che ha omesso di indicare tutte le relazioni d’interesse in occasione della nomina oppure di annunciarne la modifica durante il mandato e che si rifiuta di farlo anche dopo richiesta esplicita del Dipartimento federale dell’interno. 198 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |