1 Il Consiglio dell’Istituto è l’organo strategico dell’Istituto e ne tutela gli interessi. Ha i compiti seguenti:
- a.
- fissa gli obiettivi strategici dell’Istituto, li sottopone per approvazione al Consiglio federale e li verifica ogni anno;
- b.
- riferisce annualmente al Consiglio federale sull’adempimento degli obiettivi strategici; trasmette al Consiglio federale il rapporto del Controllo federale delle finanze sui controlli specifici dell’Istituto effettuati nel quadro della vigilanza finanziaria;
- c.
- propone al Consiglio federale l’importo delle indennità che la Confederazione deve versare per le prestazioni di cui all’articolo 69;
- d.
- emana il regolamento d’organizzazione dell’Istituto;
- e.
- emana il suo regolamento interno, nel quale stabilisce segnatamente le regole in materia di ricusazione;
- f.
- elabora e adotta la relazione annuale sulla gestione e la sottopone per approvazione al Consiglio federale; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e una proposta di impiego degli eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata;
- g.
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
- h.
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della Direzione;
- i.
- adempie gli altri compiti assegnatigli dal Consiglio federale nel settore degli agenti terapeutici;
- j.
- vigila sulla Direzione e provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato all’Istituto;
- k.
- emana le disposizioni di cui all’articolo 82 capoverso 2;
- l.
- approva il piano di gestione e il preventivo;
- m.
- stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- n.
- stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
- o.
- emana disposizioni regolamentari che assicurano l’indipendenza dei periti incaricati dall’Istituto.
2 I membri del Consiglio dell’Istituto adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’Istituto. Il Consiglio dell’Istituto prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’Istituto e per evitare conflitti d’interesse.