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Art. 74 Ufficio di revisione 203
1 Il Consiglio federale nomina l’Ufficio di revisione per un quadriennio. L’incarico può essere rinnovato di volta in volta per un ulteriore quadriennio. 2 All’Ufficio di revisione sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni204 sull’ufficio di revisione della società anonima. 3 L’Ufficio di revisione effettua una revisione ordinaria e sottopone al Consiglio federale e al Consiglio dell’Istituto una relazione in cui li informa approfonditamente dei risultati delle sue verifiche. 4 Il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio di revisione di accertare determinati fatti. 5 Il Consiglio federale può revocare l’Ufficio di revisione. 203 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |