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Art. 77 Mezzi finanziari 216
1 La Confederazione e i Cantoni possono conferire all’Istituto un capitale di dotazione infruttifero. 2 L’Istituto finanzia le sue uscite segnatamente mediante:
2bis I seguenti compiti e attività dell’Istituto sono finanziati interamente mediante le indennità della Confederazione:
3 L’impiego specifico dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere a e b nonché la compensazione in caso di sovrafinanziamento o sottofinanziamento dei compiti e attività secondo il capoverso 2bis sono decisi nell’ambito dell’approvazione degli obiettivi strategici.219 4 Le multe e le entrate provenienti da altre sanzioni sono devolute alla Confederazione. 216 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). 217 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). 218 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). 219 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |