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Art. 78 Presentazione dei conti 220
1 La presentazione dei conti dell’Istituto espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi. 2 La presentazione dei conti rispetta i principi generali di essenzialità, completezza, comprensibilità, continuità ed espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti. 3 Le norme in materia di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere indicate nell’allegato. 4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell’Istituto. 220 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |
