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Art. 79a Tesoreria 223
1 Su richiesta dell’Istituto, l’Amministrazione federale delle finanze può gestire, nell’ambito della propria tesoreria centrale, le sue liquidità. 2 L’Amministrazione federale delle finanze può concedere all’Istituto prestiti a tassi d’interesse di mercato per garantirne la solvibilità. 3 L’Amministrazione federale delle finanze e l’Istituto convengono i dettagli di questa collaborazione. 223 Introdotto dalla cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). |