|
Art. 81a
1 L’Istituto esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente. 2 L’Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare:
4 Per verificare il raggiungimento degli obiettivi strategici, il Consiglio federale può consultare i documenti commerciali dell’Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività. 5 Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze. |