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Art. 82a Collaborazione internazionale 229
1 I servizi della Confederazione incaricati dell’esecuzione della presente legge collaborano con autorità estere e con organizzazioni internazionali. 2 Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti:
229 Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 26 mag. 2021 (RU 2020 2961; FF 2019 1). |