|
Art. 90a Misure di sorveglianza segrete 267
1 L’Istituto o l’UDSC può ordinare misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 282 e 283 o 298a–298d CPP268. 2 Una misura ordinata secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l’approvazione del direttore dell’autorità che l’ha ordinata. 3 Al più tardi alla chiusura dell’istruzione, l’autorità che ha ordinato la misura comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata della sorveglianza segreta. 4 Se in un procedimento si rendono necessarie misure di sorveglianza segrete secondo gli articoli 269–281 o 284–298 CPP, l’Istituto o l’UDSC ne informa senza indugio il Ministero pubblico della Confederazione. 5 Nei casi di cui al capoverso 4, l’Istituto o l’UDSC si rivolge, con l’accordo del Ministero pubblico della Confederazione, al giudice dei provvedimenti coercitivi. Se questi approva le misure, il Ministero pubblico della Confederazione assume il procedimento in applicazione del CPP. 267 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749). |