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Art. 90b Reati commessi all’estero e procedimenti complessi 269
Se un procedimento svolto dall’Istituto o dall’UDSC concerne principalmente reati commessi all’estero oppure risulta tanto complesso o oneroso che l’Istituto o l’UDSC non è in grado, con i mezzi di cui dispone, di concluderlo o di concluderlo entro un termine adeguato, l’Istituto o l’UDSC può sollecitare dal Ministero pubblico della Confederazione l’assunzione del procedimento. Il Ministero pubblico della Confederazione svolge il procedimento in applicazione del CPP270. 269 Introdotto dall’all. n. 2 del DF del 29 set. 2017 (Convenzione Medicrime), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4771; FF 2017 2749). |