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Art. 92 Diritto transitorio in materia di personale
1 Il Consiglio federale nomina il primo Direttore dell’Istituto su proposta del Dipartimento federale dell’Interno. 2 Il Dipartimento federale dell’interno procede alla prima nomina degli altri membri della Direzione. Il Consiglio d’Istituto conferma detta nomina conformemente all’articolo 72 lettera h, al più tardi entro un termine di 18 mesi dall’inizio dell’attività dell’Istituto. 3 I rapporti di servizio del personale dell’UFSP273 e dell’Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti trasferito all’Istituto sottostanno allo statuto del personale dell’Istituto a contare dall’inizio dell’attività dell’Istituto. 273 Nuova espr. giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 2745, 2018 3575; FF 2013 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |
