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Art. 18
1Il Cantone che fornisce prestazioni secondo il presente capitolo a favore di una persona domiciliata in un altro Cantone è indennizzato da quest'ultimo. 2Se non esiste alcun disciplinamento intercantonale sulla ripartizione delle spese, il Cantone di domicilio versa contributi forfettari al Cantone che ha versato le prestazioni. La base di calcolo è data dalla somma delle spese di tutti i Cantoni per le prestazioni ai sensi del presente capitolo, divisa per il numero di beneficiari di queste prestazioni. |