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Art. 22 Diritto alla riparazione morale
1La vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni1 si applicano per analogia. 2Il diritto alla riparazione morale non è trasmissibile per successione. |