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Art. 30
1Per i loro procedimenti concernenti la concessione di consulenza, aiuto immediato, aiuto a più lungo termine, indennizzo o riparazione morale le autorità amministrative e giudiziarie non riscuotono spese dalla vittima e dai suoi congiunti. 2È fatto salvo l'addossamento delle spese in caso di procedimenti temerari. 3La vittima e i suoi congiunti non devono rimborsare le spese derivanti da gratuito patrocinio. |