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Art. 11 Obbligo del segreto
1 Le persone che lavorano per un consultorio devono mantenere il segreto, nei confronti delle autorità e dei privati, circa le loro constatazioni. L’obbligo del segreto sussiste anche dopo la cessazione del lavoro per il consultorio. Sono fatti salvi gli obblighi di testimone secondo il Codice di procedura penale9.10 2 L’obbligo del segreto decade se la persona consigliata vi acconsente. 3 Se l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale.11 4 Chi viola l’obbligo del segreto è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. 10 Per. introdottodall’all. 1 n. II 10 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU20101881;FF2006989). 11 Nuovo testo giustal’all.n. 3 della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU20182947;FF20152751). |