Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 13 Aiuto immediato e aiuto a più lungo termine
1 I consultori forniscono immediatamente alla vittima e ai suoi congiunti un aiuto per alleviare le necessità più urgenti dovute al reato (aiuto immediato). 2 Se necessario, forniscono loro un aiuto supplementare, fintanto che lo stato di salute dell’interessato non si sia stabilizzato e le altre conseguenze del reato non siano, per quanto possibile, eliminate o compensate (aiuto a più lungo termine). 3 I consultori possono fornire queste loro prestazioni per il tramite di terzi. |