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Art. 20 Calcolo dell’indennizzo
1 Le prestazioni che il richiedente ha ottenuto da terzi a titolo di risarcimento del danno sono computate sull’importo del danno. 2 L’indennizzo copre il danno:
3 L’importo dell’indennizzo è di 120 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi. 4 L’indennizzo può essere versato in più rate. 15 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC). |