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Art. 25 Termini
1 La vittima e i suoi congiunti devono presentare la domanda di indennizzo e di riparazione morale entro cinque anni dal reato o dalla conoscenza del reato; in caso contrario cadono in perenzione. 2 La vittima può presentare la domanda fino al compimento dei 25 anni di età:
3 Se hanno fatto valere pretese civili in un procedimento penale prima dello scadere dei termini di cui ai capoversi 1 o 2, la vittima o i suoi congiunti possono ancora presentare una domanda d’indennizzo o riparazione morale entro un anno dalla decisione definitiva concernente le pretese civili o l’abbandono del procedimento penale. |