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Art. 31 Formazione
1 La Confederazione accorda aiuti finanziari per promuovere la formazione specifica del personale dei consultori e delle persone incaricate dell’aiuto alle vittime. 2 Tiene conto dei bisogni particolari di alcune categorie di vittime, in particolare delle esigenze dei minorenni vittime di reati contro l’integrità sessuale. |