|
Art. 32 Eventi straordinari
1 Se, a seguito di eventi straordinari, un Cantone deve sostenere spese particolarmente elevate, la Confederazione può accordargli indennità. 2 In caso di eventi straordinari, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, coordina se necessario l’attività dei consultori e delle autorità cantonali competenti. |