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Art. 45 Competenza normativa del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale adegua periodicamente al rincaro gli importi massimi e minimi di cui all’articolo 20 capoverso 3; può adeguare periodicamente al rincaro anche gli importi massimi e minimi di cui all’articolo 23 capoverso 2. 2 Esso emana prescrizioni per il calcolo dei contributi forfettari cantonali di cui all’articolo 18 capoverso 2 e per i rilevamenti statistici necessari a tal fine. 3 Il Consiglio federale può altresì emanare prescrizioni sulle modalità dei contributi alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da privati, dell’indennizzo e della riparazione morale; può in particolare introdurre forfait o tariffe per la riparazione morale. In tal ambito, può derogare al disciplinamento previsto dalla LPC20 per tener conto della situazione particolare della vittima e dei suoi congiunti. |