Art. 6 Considerazione dei redditi nella concessione di altre prestazioni
1 Hanno diritto a un contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e all’indennizzo solo le vittime e i loro congiunti i cui redditi determinanti non superano il quadruplo dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale conformemente all’articolo 10 capoverso 1 lettera a della legge federale del 6 ottobre 20064 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).5 2 I redditi computabili dell’avente diritto sono calcolati secondo l’articolo 11 LPC; sono determinanti i redditi probabili dopo il reato.6 3 La riparazione morale è concessa indipendentemente dai redditi dell’avente diritto. |