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Art. 8a Esenzione dall’obbligo di denuncia 8
I collaboratori dei servizi e delle autorità cantonali che decidono sugli aiuti finanziari, sull’indennizzo o sulla riparazione morale non sottostanno all’obbligo di denuncia. 8 Introdotto dal’all. 1 n. 7 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523). |