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Art. 10 Diritto di esaminare gli atti
1 I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano. 2 Il diritto di esaminare gli atti può essere negato ai consultori soltanto se, secondo il diritto procedurale determinante, tale rifiuto potrebbe essere opposto anche alla parte lesa. |