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Art. 15 Accesso ai consultori
1 I Cantoni provvedono affinché alla vittima e ai suoi congiunti sia garantito entro un termine adeguato l’aiuto immediato di cui necessitano. 2 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi a un consultorio indipendentemente dal momento della commissione del reato. 3 La vittima e i suoi congiunti possono rivolgersi al consultorio di loro scelta. |