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Art. 20 Calcolo dell’indennizzo
1 Le prestazioni che il richiedente ha ottenuto da terzi a titolo di risarcimento del danno sono computate sull’importo del danno. 2 L’indennizzo copre il danno:
3 L’importo dell’indennizzo è di 130 000 franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a 500 franchi.16 4 L’indennizzo può essere versato in più rate. 15 Vedi art. 49 (Coordinamento con la LPC). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024 sull’adeguamento al rincaro degli importi di indennizzo e di riparazione, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 163). |