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Art. 29 Procedura
1 I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida. La decisione concernente l’acconto è presa dopo un esame sommario della domanda di indennizzo. 2 L’autorità cantonale competente accerta d’ufficio i fatti. 3 I Cantoni designano un’autorità di ricorso unica, indipendente dall’amministrazione; tale autorità ha pieno potere cognitorio. |