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Art. 7 Trasferimento dei diritti al Cantone
1 Se, conformemente alla presente legge, un Cantone fornisce aiuto alle vittime, le pretese a prestazioni analoghe spettanti alla vittima o ai suo congiunti in ragione del reato passano al Cantone fino a concorrenza delle prestazioni cantonali. 2 Queste pretese sono prioritarie rispetto ad altre che l’avente diritto può far valere e rispetto alle pretese di regresso di terzi. 3 Il Cantone rinuncia a far valere le proprie pretese nei confronti dell’autore del reato se ne risultassero pregiudicati gli interessi degni di protezione della vittima o dei suoi congiunti o la reintegrazione sociale dell’autore del reato. |