Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 23 Rendita vedovile
1Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita se, alla morte del coniuge, hanno figli. 2Sono equiparati ai figli di vedove o vedovi:
3Il diritto alla rendita vedovile nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta la morte del coniuge e, se un affiliato è stato adottato in conformità al capoverso 2 lettera b, il primo giorno del mese seguente a quello in cui è avvenuta l’adozione. 4Il diritto si estingue:
5Il diritto rinasce se il nuovo matrimonio è dichiarato nullo o è sciolto. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 1 Vedi anche le disp. fin della mod. del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS) alla fine del presente testo. |